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GLOSSARIO

Denigrazione

Questo è reato!

Traduzione letterale: Denigrazione

Attività offensiva intenzionale dell’aggressore che mira a danneggiare la reputazione e la rete amicale di un’altra persona, concretizzabile anche in una singola azione capace di generare, con il contributo attivo non necessariamente richiesto, degli altri utenti di internet (“reclutamento involontario”), effetti a cascata non prevedibili.

Condotta criminale:

  • art. 594 c.p. comma II (ingiuria)
  • art. 595 c.p. comma III (diffamazione)
  • art. 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata)
  • art. 528 c.p. (pubblicazioni oscene)
  • art. 600 ter c.p. comma III (divulgazione materiale pedopornografico)

Inoltre, sotto il profilo civile:

  • art. 10 codice civile (abuso dell’immagine altrui)
  • artt. 96 e 97, legge 22 aprile 1941, n. 633, l’esposizione, la riproduzione e la messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona.

Infine, in tema di privacy:

  • violazione degli articoli 161 e 167 del D.L 196 del 2003

Fonte e approfondimento: Ministero della Giustizia