“I criminali sono identificabili dal riflesso negli occhi delle vittime fotografate.”
O anche: “Dal 1 gennaio 2016 la tua banca potra’ prelevare forzosamente i tuoi soldi dal tuo conto”.
Tranquilli, sono solo “bufale” (in inglese “Hoax“), ossia informazioni false, fuorvianti, non oggettive o incomplete, che alterano la realtà dei fatti ed ingannano, confondono o modificano le opinioni nei confronti di una persona, un argomento o una situazione. E il Web ne è pieno, anche a scopi truffaldini, come ci ricorda il giornalista Paolo Attivissimo autore del sito “Antibufala”.
È sempre bene verificare su altre fonti quanto leggiamo per capire se la notizia appena letta sia vera, perché nel web proliferano notizie false, frutto dell’ideazione o diversamente originate come distorsioni di notizie vere o incomplete che possono degenerare in veri e propri reati nel caso in cui l’autore/i procurino per sé o per altri un ingiusto profitto a scapito delle vittime.
Rimane quindi fondamentale insegnare ai ragazzi non solo spirito critico e autonome capacità di valutazione, ma anche informarli della presenza dilagante di queste notizie sul web per tutelarli. Meglio anche avvertirli di fare molta attenzione qualora volessero creare delle bufale loro stessi. Pensando sempre bene alle possibili conseguenze, visto che la condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall’Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:
Art. 640 c.p. Truffa: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. …”. Il delitto in esame si configura mediante l’inganno col quale un soggetto viene indotto a compiere un atto, determinando una diminuzione del suo patrimonio e al contempo un profitto ingiusto del soggetto agente. Il bene giuridico protetto con la disposizione in esame ex art. 640 c.p. è la tutela sia del patrimonio del singolo sia la libertà dello stesso a prestare un valido consenso.
Art. 640 ter c.p. I comma, Frode informatica: “Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. …” Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
L’art. 640 ter c.p. è diretto a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l’impiego “fraudolento di un sistema informatico. La norma incriminatrice della frode informatica è volta alla tutela del patrimonio, della regolarità del funzionamento dei sistemi informatici e della riservatezza che deve accompagnare l’utilizzazione. (Fiandaca, Musco, Antolisei, Pagliara). A differenza della truffa nella frode informatica manca l’induzione in errore.
Fonte: Ministero della Giustizia